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Sez. L, Sentenza n. 4572 del 12/07/1988 (Rv. 459481 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE - REQUISITI - ISCRIZIONE ALL'ALBO ED ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - POTERI RELATIVI DI ACCERTAMENTO DELLA CASSA - SINDACATO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - INSUSSISTENZA NELLE CONTROVERSIE IN TEMA DI PENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459481-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE - REQUISITI - ISCRIZIONE ALL'ALBO ED ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - POTERI RELATIVI DI ACCERTAMENTO DELLA CASSA - SINDACATO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - INSUSSISTENZA NELLE CONTROVERSIE IN TEMA DI PENSIONE.*

Dei due requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100, per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, e costituiti dall'iscrizione all'albo professionale e dall'Esercizio della libera professione (che si presume legittimo in costanza d'iscrizione all'albo), la suindicata cassa, mentre ha il potere, ai sensi dell'art. 11 lett. B) della citata legge n. 100 del 1963, di accertare la sussistenza o meno dell'Esercizio della libera professione, non ha altresì quello di verificare la legittimità dell'iscrizione all'albo professionale per una causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953 (ordinamento della professione di dottore commercialista), in quanto tale potere (in Mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 319 del 1975 in tema di previdenza degli avvocati e procuratori) spetta unicamente al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, i cui provvedimenti, vincolanti per la cassa, non sono suscettibili di Sindacato incidentale di legittimità da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, nelle controversie in tema di pensione. (V 1565/83, mass n 426394; (V 3675/82, mass n 421648).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 1 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 2, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 11, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)