Sez. U, Sentenza n. 3675 del 17/06/1982 (Rv. 421648 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO DELLO STATUS DEL PROFESSIONISTA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO DELLO STATUS DEL PROFESSIONISTA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'iscrizione di un professionista all'albo professionale (nella specie, dei Geometri) configura un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello "status" del professionista medesimo, con i diritti ad esso inerenti, il quale opera "erga omnes", fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione da parte dei competenti organi. Pertanto, nelle controversie relative ai singoli rapporti che presuppongono detta iscrizione, come quelli previdenziali ed assistenziali, deve escludersi che il giudice ordinario possa effettuare un Sindacato incidentale sulla legittimità dell'iscrizione stessa, al fine della sua eventuale disapplicazione (nella specie, in base alla dedotta incompatibilità dell'iscrizione con la qualità di pubblico dipendente). (Conf 6252/81, mass n 417063).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)