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Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 27/07/1992 (Rv. 478357 - 01)

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere | Autonoma impugnabilità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478357-01

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - In genere

I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla e destinati a perdere efficacia e vigore in virtù di tale pronuncia, nella quale rimangono assorbiti e caducati. Ne deriva che, essendo essi privi dei requisiti propri della sentenza e, comunque, del provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale e o processuale con autorità di giudicato, il controllo sugli stessi non può esercitarsi con autonoma impugnazione (sia esso l'appello e il ricorso per cassazione ex art. 3 Cost.), che è, oltretutto, incompatibile con l'automatica caducazione dei provvedimenti interinali per effetto della decisione di merito, ovvero della mancata proposizione del giudizio a questo relativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)