Sez. 2, Sentenza n. 726 del 23/01/1995 (Rv. 489849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Rigetto del provvedimento di urgenza - Provvedimento conclusivo con pronuncia sulle spese della fase cautelare - Impugnabilità in Cassazione ex. art. 3 della Costituzione - Configurabilità Pronuncia relativa al solo provvedimento cautelare - Impugnabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento conclusivo del procedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. - che nella stessa fattispecie legale è configurato non come sentenza ma come ordinanza (artt. 689 e 690 cod. proc. civ. -, richiamati dall'art. 702 cod. proc. civ.) -, mentre può essere impugnato con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costit., relativamente alla pronuncia sulle spese della fase cautelare nella ipotesi in cui il pretore, nel rigettare la richiesta di misura cautelare, chiudendo, così, il procedimento, abbia statuito su di esse, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è soggetto ad alcuna impugnazione per la pronuncia relativa al solo provvedimento cautelare, che, se positiva, è controllabile nel giudizio di merito da instaurarsi nel termine perentorio fissato dal pretore a norma dell'art. 702 cod. proc. civ. e, se negativa, non impedisce l'esperibilità di un nuovo ricorso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)