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Sez. 2, Sentenza n. 10363 del 22/10/1997 (Rv. 509101 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Giudizio di merito successivo al provvedimento cautelare - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza - Limiti - Momento determinativo della "pendenza" del giudizio petitorio ai fini della operatività degli artt. 704 e 705 cod. proc. civ. - Data della notificazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. - Configurabilità - Data della notificazione della citazione per il giudizio di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509101-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Introdotto il procedimento per la tutela cautelare d'urgenza, ed instaurato il conseguente giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal pretore, la pendenza del giudizio petitorio, ai fini dell'operatività degli artt. 704 e 705 del codice di rito, è determinata dalla notificazione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e non anche dalla notificazione della citazione per il giudizio di merito, in quanto, pur essendo il giudizio cautelare d'urgenza distinto ed autonomo rispetto a quello petitorio, tra l'uno e l'altro procedimento non è dato ravvisare soluzione di continuità, attesa la stretta connessione ed interdipendenza tra giudizio di merito e giudizio cautelare, la cui funzione soltanto strumentale, sussidiaria e propedeutica traspare dal relativo provvedimento il cui contenuto, meramente anticipatorio, è destinato ad essere sostituito dalla definitiva decisione adottata nel giudizio petitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)