Sez. L, Sentenza n. 18011 del 14/08/2014 (Rv. 631912 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | C.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a. - Periodo necessario di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della promozione automatica - Termine contrattuale più lungo di quello legale - Scadenza del contratto - Ultrattività - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
L'art. 87 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane s.p.a., stabilisce il vigore della suddetta disciplina collettiva fino al 31 dicembre 1997 e l'applicazione, per il periodo successivo, delle ordinarie disposizioni di diritto privato, sicché è esclusa qualsiasi ultrattività nel periodo di vacanza contrattuale. Ne consegue che, in caso di impiego del lavoratore in mansioni superiori successivamente alla scadenza del contratto collettivo del 1994 e prima della vigenza del successivo, ai fini della maturazione del diritto all'acquisizione della qualifica superiore (nella specie, alla categoria dei quadri), trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e non è necessario lo svolgimento della prestazione per la durata di sei mesi, come richiesto dalla disposizione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 87, Contr. Coll. 01/01/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)