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Sez. L, Sentenza n. 2590 del 02/02/2009 (Rv. 606903 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Periodo necessario di svolgimento delle mansioni superiori ai fini del conseguimento della promozione automatica - Termine contrattuale più lungo di quello legale - Scadenza del contratto - Ultrattività - Condizioni - Volontà delle parti, espressa "per facta concludentia", di prorogare l'efficacia del precedente contratto - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606903-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

A seguito della naturale scadenza del contratto collettivo, in difetto di una regola di ultrattività del contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla promozione automatica, dall'art. 2103 cod. civ.), salvo che le parti abbiano inteso, anche solo "per facta concludentia", proseguire l'applicazione delle norme precedenti. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio su esteso, ha confermato l'impugnata sentenza che, valorizzando una serie di elementi di fatto rappresentati in giudizio, quali l'assenza di una formale disdetta del contratto collettivo e l'avvenuta riproduzione della norma anche nel contratto collettivo successivo, aveva ritenuto, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se non per vizi logici, che le parti avessero implitamente prorogato l'efficacia del precedente contratto collettivo e, con esso, della norma sulla promozione automatica, che prevedeva -per i dipendenti postali, ai fini del conseguimento della superiore qualifica di quadro di secondo livello- un termine di svolgimento delle mansioni superiori di mesi sei, in luogo dei tre mesi previsti dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 38 n. 7, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)