Sez. 1, Sentenza n. 10143 del 12/07/2002 (Rv. 555678 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi - Contrasto con l'ordine pubblico - Condizioni - Convivenza dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona matrimonii", trova ostacolo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Non acquista, invece, rilievo, ai fini della delibazione, la circostanza che i coniugi abbiano convissuto successivamente alla celebrazione del matrimonio - circostanza che, a norma dell'art. 123, secondo comma, cod. civ., rende improponibile l'azione di impugnazione del matrimonio per simulazione - in quanto la citata disposizione codicistica non si configura come espressione di principi e regole fondamentali con i quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l'istituto del matrimonio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 123 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)