Sez. U, Sentenza n. 4700 del 20/07/1988 (Rv. 459558 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DI UNO DEI "BONA MATRIMONII" - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI NULLITÀ DOPO IL DECORSO DI UN ANNO DALLA CELEBRAZIONE OVVERO DOPO IL VERIFICARSI DELLA CONVIVENZA DEI CONIUGI SUCCESSIVAMENTE ALLA CELEBRAZIONE STESSA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITÀ DELLA DIFFORMITÀ DEGLI ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 810 DEL 1929 E 17 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 DALL'ART. 123, SECONDO COMMA, COD. CIV. COME CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DI UNO DEI "BONA MATRIMONII" - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI NULLITÀ DOPO IL DECORSO DI UN ANNO DALLA CELEBRAZIONE OVVERO DOPO IL VERIFICARSI DELLA CONVIVENZA DEI CONIUGI SUCCESSIVAMENTE ALLA CELEBRAZIONE STESSA - IRRILEVANZA - CONFIGURABILITÀ DELLA DIFFORMITÀ DEGLI ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 810 DEL 1929 E 17 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 DALL'ART. 123, SECONDO COMMA, COD. CIV. COME CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno dei "bona matrimonii", manifestata all'altro coniuge, la delibazione, nella disciplina di cui agli artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982), deve ritenersi consentita anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda proposta dopo il decorso di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione stessa, in difformità delle due Disposizioni dettate dall'art. 123 secondo comma cod. civ. in tema d'impugnazione del matrimonio per simulazione, atteso che entrambe tali norme, pur avendo carattere imperativo, non configurano espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano. (Conf 241/87, mass n 450000; (Conf 4916/86, mass n 447610; (Conf 4897/86, mass n 447593; (Conf 3064/86, mass n 446072; (Conf 3057/86, mass n 446065; (contra 192/88, mass n 456806; (contra 5823/87, mass n 454217; (contra 5358/87, mass n 453942; (contra 5354/87, mass n 453939).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)