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Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 12/02/1990 (Rv. 465285 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - IN GENERE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DICHIARATIVE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DI UNO DEI BONA MATRIMONI MANIFESTATO ALL'ALTRO CONIUGE - DIFFORMITÀ DALLA DISCIPLINA EX ART. 123 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465285-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - IN GENERE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DICHIARATIVE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DI UNO DEI BONA MATRIMONI MANIFESTATO ALL'ALTRO CONIUGE - DIFFORMITÀ DALLA DISCIPLINA EX ART. 123 COD. CIV. - IRRILEVANZA.*

Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimoni, manifestata all'altro coniuge, la delibazione, nella disciplina di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 ed all'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo risultante dalla sentenza n. 18/1982 della Corte cost.Le), deve ritenersi consentita, anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda proposta dopo il verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, in difformità della disposizione dettata dallo art. 123, comma secondo, cod. civ., in tema di impugnazione del matrimonio per simulazione, atteso che tale norma, pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano. (Conf 4700/88, mass n 459558; (Conf 241/87, mass n 450000; (Conf 4916/86, mass n 447610; (Conf 4897/86, mass n 447593; (contra 192/88, mass n 456806; (contra 5823/87, mass n 454217; (contra 5534/87, mass n 453939).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)