Sez. 2, Sentenza n. 14070 del 15/12/1999 (Rv. 532192 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Forma scritta - Nei rapporti tra le parti - Necessità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO
In tema di pegno, la forma scritta e la datazione sono richieste perché possa avere luogo la prelazione (art. 2787 cod. civ.) ossia per rendere opponibile la garanzia ai creditori del terzo datore o ad altri creditori del debitore costituente il pegno, mentre nei rapporti fra le parti la costituzione della garanzia non è subordinata a nessuna formalità.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)