Sez. 3, Sentenza n. 19059 del 05/09/2006 (Rv. 593963 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Comparizione del terzo - Dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. - Funzione - Dichiarazione che la cosa si trova depositata presso di sè - Conseguenze - Prosecuzione del procedimento esecutivo - Dichiarazione di esistenza di pegno in favore di altri - Carattere negativo della dichiarazione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nel processo di espropriazione forzata mobiliare presso terzi la dichiarazione del terzo ex art. 547 cod. proc. civ. è preordinata all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, se essa è positiva il processo di esecuzione può procedere verso l'ordinario esito della vendita o dell'assegnazione della cosa (art. 552 cod. proc. civ.), non profilandosi la necessità del giudizio di accertamento dell'obbligo sul medesimo incombente ex art. 549 cod. proc. civ., la cui funzione è di pervenire - attraverso l'accertamento giudiziale del diritto del debitore- a quella medesima individuazione. Non può considerarsi positiva una dichiarazione sostanziantesi nell'indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta già costituita in pegno in favore di altri, giacché essa realizza il duplice effetto di rendere il creditore procedente edotto della circostanza che il bene oggetto del pignoramento è in realtà indisponibile, e di rendergli opponibile il contratto di pegno. Ne consegue che in presenza di una siffatta dichiarazione del terzo, il creditore pignorante non può limitarsi a meramente contestare la sussistenza della prelazione in una con l'efficacia verso i terzi dell'atto costitutivo del pegno, ma è tenuto, a pena di estinzione del procedimento ex art. 630 cod. proc. civ., a promuovere l'incidentale ed autonomo giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ., che anzi è unico legittimato a richiedere, in quanto solo in senso approssimativo esso ha ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore, tenuto conto che il diritto di credito pignorato si "autonomizza" al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 cod. proc. civ., giacché pur essendo esso volto ad ottenere dal terzo debitore l'adempimento che costui doveva all'escusso, il creditore esecutante non agisce in nome e per conto di quest'ultimo (come chi esercita l'azione surrogatoria) né chiede di sostituirsi nella relativa posizione di (originario) creditore, bensì agisce "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse. A domandare l'istruzione della causa di accertamento in questione non è invece legittimato il debitore esecutato che si veda contestata o non riconosciuta da parte del terzo l'esistenza di un suo credito, non potendo proporre nella sede esecutiva una domanda concernente l'esistenza non già del credito pignorato bensì del proprio credito verso il terzo qual esso è nel momento in cui il processo si svolge (e pertanto concernente oggetto diverso da quello proprio del giudizio ex art. 548 cod. proc. civ.), che ben può proporre in un diverso, autonomo e separato processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)