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Sez. L, Sentenza n. 9046 del 19/04/2006 (Rv. 589086 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena - Trattamento economico - Indennità di piena disponibilità ex art.45, secondo comma, lett. b) del d.P.R. n.4 84 del 1996) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589086-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di trattamento economico dei medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività sanitaria all'interno degli istituti di prevenzione e pena, alla stregua dell'art.2 della legge n. 740 del 1970 (come modificata dall'art. 6 del d.l. n. 187 del 1993, convertito in legge n. 296 del 1993), le limitazioni per i medici di medicina generale convenzionati, previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio Sanitario Nazionale, inapplicabili ai medici che svolgono attività negli istituti penitenziari, non comprendono specifici aspetti economici, condizioni e limiti di godimento di singole indennità. La particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari è normativo fondamento dell'esclusione delle norme relative alle incompatibilità ed alle limitazioni dell'incarico (art. 6 della legge n. 740 cit.), ma non giustifica che all'effettivo godimento di questo beneficio (svolgimento di altro incarico, incompatibile per altri) si riconosca l'aggiuntivo beneficio dell'indennità di piena disponibilità (prevista dall'art. 45, secondo comma, lett. b) del d.P.R. n. 484 del 1996), espressamente esclusa per coloro che abbiano altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio sanitario nazionale, ed in contrasto con la funzione stessa dell'indennità, di compensare la piena disponibilità del sanitario.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Legge 12/08/1993 num. 296 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1993 num. 187 art. 6, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)