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Sez. U, Sentenza n. 7901 del 20/05/2003 (Rv. 563353 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena - Prestazioni rese secondo le modalità previste dalla legge n. 740 del 1970 - Conferimento dell'incarico all'esito di selezione concorsuale per titoli - Impiego pubblico - Configurabilità - Esclusione - Controversie relative - Giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 2003-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563353-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le prestazioni rese, secondo le modalità previste dalla legge n. 740 del 1970, dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, e pertanto le controversie relative sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, anche qualora l'ammissione all'incarico abbia avuto luogo all'esito di un concorso per titoli e della formazione di apposita graduatoria da parte di una commissione valutatrice (Fattispecie sottratta, 'ratione temporis' alla disciplina del riparto di giurisdizione stabilito dall'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998).

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1970 num. 740 art. 1, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 4, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 12, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)