Sez. L, Sentenza n. 12105 del 18/05/2010 (Rv. 613535 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici incaricati presso istituti di prevenzione e pena - Trattamento economico - Indennità di piena disponibilità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di trattamento economico dei medici che svolgono attività sanitaria all'interno degli istituti di prevenzione e pena, l'art. 2, terzo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296) vieta che il lavoro del medico presso detti istituti possa essere incluso, ad opera di fonti normative non primarie, tra le cause di incompatibilità con il conferimento di incarico presso il Servizio Sanitario Nazionale, escludendo altresì che le stesse fonti possano stabilire, a causa del detto lavoro, limitazioni al normale oggetto dell'incarico, ma non impedisce alle fonti di produzione normativa che regolano le convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale di considerare tale condizione lavorativa quale ragione giustificativa di una riduzione dei compensi. Pertanto, non contrasta con tale disposizione l'interpretazione dell'art. 58, terzo comma, del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, di recepimento dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, che esclude il riconoscimento dell'indennità di piena disponibilità in favore dei medici che, oltre alla convenzione di continuità assistenziale, prestino anche attività nell'ambito di istituti penitenziari, costituendo tale indennità una parte dei compensi fissi per l'opera del medico convenzionato, non correlata ad una particolare qualità della prestazione, per la quale l'autonomia delle parti stipulanti ha previsto l'erogazione esclusivamente a favore dei medici che non abbiano altri rapporti di lavoro subordinato od autonomo con enti pubblici o privati.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Legge 12/08/1993 num. 296 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1993 num. 187 art. 6, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)