Sez. 2, Sentenza n. 11221 del 13/11/1997 (Rv. 509835 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rimessione delle parti davanti al tribunale competente per valore - Contenuto e limiti della domanda di merito - Riferimenti alla citazione in riassunzione - Necessità .
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Qualora la fase sommaria del giudizio di nunciazione si chiuda con un provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al tribunale, quale giudice competente per valore, il contenuto ed i limiti della domanda di merito vanno determinati con esclusivo riferimento all'atto di citazione in riassunzione, senza tener conto della "causa petendi" - eventualmente diversa - adombrata nella fase sommaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)