Sez. 3, Sentenza n. 717 del 18/01/2001 (Rv. 543276 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Decisioni del giudice di pace in cause di valore non superiore a lire 2.000.000 - Ricorso per Cassazione per violazione di legge sostanziale limitatamente alla deduzione di violazioni di norme costituzionali o di norme comunitarie - Ammissibilità - Violazione di norme sostanziali di rango ordinario - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La sentenza emessa dal giudice di pace in causa il cui valore non ecceda lire due milioni, da intendersi per ciò pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. (quand'anche detto giudice abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme ad equità) è impugnabile con il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto sostanziale solo quando venga dedotta la violazione di norme di rango costituzionale e di quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697 cod. civ.), di efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) e dell'annotazione del creditore sul documento rimasto in suo possesso o su esemplare posseduto dal debitore (art. 2708 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)