Sez. 2, Sentenza n. 4225 del 23/02/2007 (Rv. 595653 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità - Impugnazione - Norme aventi natura sostanziale o processuale - Differenza - Violazione degli articoli 2722, 2726, 1417 cod. civ. - Natura di norme sostanziali - Sussistenza - Motivazione - Espressione di principi informatori - Esclusione - Fondamento - Norma sulla distribuzione dell'onere della prova - Principio informatore - Configurabilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In tema di impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, e con riferimento al principio della distribuzione dell'onere probatorio, le norme degli articoli 2722 e 2726 cod. civ. hanno natura non processuale, bensì sostanziale, non solo per essere contenute nel codice civile, ma soprattutto perché consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda. Viceversa, hanno carattere processuale - e sono infatti inserite nel codice di procedura civile - le disposizioni che disciplinano i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove. Uguale soluzione deve essere adottata per le ulteriori disposizioni del secondo titolo del sesto libro del codice civile e per le altre analoghe dello stesso codice, come l'articolo 1417 cod. civ., poiché di quel principio costituiscono applicazioni, specificazioni, deroghe. Le suddette norme, infine, stante il loro carattere particolare, non possono essere considerate espressione di principi informatori della materia, alla stregua di quanto è stato deciso da Corte costituzionale 6 luglio 2004 n.206, come invece è da qualificarsi l'articolo 2697 cod. civ. che quel principio sancisce. (Nella fattispecie, relativa al mancato pagamento delle spese di riparazione di un'autovettura, il cliente soccombente aveva denunciato la violazione degli articoli 2722, 2726 e 1417 cod. civ., sul presupposto che erroneamente era stata ritenuta ammissibile la prova per testimoni dedotta dalla attrice concessionaria, pur se riguardava il fatto contrario al contenuto della ricevuta fiscale attestante l'avvenuta corresponsione: la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)