Sez. 2, Sentenza n. 5484 del 18/03/2004 (Rv. 571284 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Decisione del giudice di pace in cause di valore non superiore a euro 1.032, 91 - Ricorso per Cassazione per violazione della norma del codice civile sull'onere della prova - Ammissibilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
In tema di onere della prova, l'art. 2697 cod. civ. pone una regola di diritto sostanziale, la cui violazione dà luogo ad un "error in iudicando", non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)