diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3233 del 16/05/1981 (Rv. 413811 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DETERMINAZIONE - D'UFFICIO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413811-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - DETERMINAZIONE - D'UFFICIO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il giudice del merito ha sempre il potere dovere, in caso di pronunzia di sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, di procedere d'ufficio alla Determinazione del maggior danno cagionato dalla svalutazione monetaria, salvo nel caso che risulti una inequivocabile volonta, espressa o implicita, del lavoratore di non volerla. (nella fattispecie una volonta implicita in tal senso e stata ravvisata nel fatto che la rivalutazione era stata domandata espressamente per alcuni dei crediti vantati e non per altri, relativamente ai quali si e percio ritenuta operante una tacita rinunzia). (V 3665/78, mass n 393172; (V 3463/77, mass n 387028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)