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Sez. U, Sentenza n. 3463 del 04/08/1977 (Rv. 387028 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DEL LAVORATORE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387028-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DEL LAVORATORE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA.*

La condanna del datore di lavoro al pagamento del maggior danno subito dal prestatore d'opera per la diminuzione del valore del suo credito, a norma dell'art 429, comma terzo, cod proc civ, non puo essere pronunziata dal giudice del merito ove l'interessato, che tale condanna abbia richiesto nel corso del giudizio, non ripeta la domanda in Sede di precisazione delle conclusioni. (nella specie, il lavoratore, appellato, dopo aver proposto la suddetta domanda alla udienza nella quale era stata disposta, nel giudizio di secondo grado, la conversione del rito ordinario in rito del lavoro, non aveva riproposto la stessa domanda al momento della precisazione delle conclusioni, con le quali si era limitato ad insistere soltanto per l'accoglimento delle originarie richieste formulate nel giudizio di primo grado). (V 1818/76, mass n 380604; (V 2961/75, mass n 377047).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)