Sez. 3, Sentenza n. 585 del 25/01/1979 (Rv. 396720 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - RINUNCIA ALLA PROVA IN PRIMO GRADO - RILEVANZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - RINUNCIA ALLA PROVA IN PRIMO GRADO - RILEVANZA - LIMITI.*
Perche possa essere negata l'ammissione della prova testimoniale in appello, occorre che sia violato il principio della sua contestualita ed unitarieta, ossia che le circostanze dedotte siano state gia, in primo grado, oggetto di prova, con cui la nuova prova si ponga in rapporto di contrapposizione o di completamento. Ne l'istanza di prova in appello puo essere respinta per avere la parte rinunciato alla prova stessa in primo grado, se sulla richiesta non sia intervenuto il provvedimento del giudice. (Conf 1191/76, mass n 379877; (Conf 2923/75, mass n 376982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)