Sez. 2, Sentenza n. 1640 del 26/02/1985 (Rv. 439618 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI UN RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DI MERITO - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI AUTONOMO RICORSO AD OPERA DI ALTRA PARTE CONTRO LA STESSA SENTENZA - OMESSA RIUNIONE DELLE DUE IMPUGNAZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PENDENZA DELLA PLURALITÀ DI IMPUGNAZIONI - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PRIMO RICORSO - VALIDITÀ - ESAME DELL'ALTRO RICORSO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI UN RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DI MERITO - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DI AUTONOMO RICORSO AD OPERA DI ALTRA PARTE CONTRO LA STESSA SENTENZA - OMESSA RIUNIONE DELLE DUE IMPUGNAZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PENDENZA DELLA PLURALITÀ DI IMPUGNAZIONI - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PRIMO RICORSO - VALIDITÀ - ESAME DELL'ALTRO RICORSO - PRECLUSIONE.*
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per Cassazione, sia stato successivamente proposto da un'altra parte in causa un ulteriore ricorso presentato come autonomo, anziché come incidentale, senza peraltro, essere portata a conoscenza del giudice la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno solo dei due ricorsi, non influisce sulla validità della pronuncia emessa, mentre, in forza del principio dell'unicità della decisione, preclude l'esame dell'altro ricorso, anche nell'eventualità in cui la pronuncia emessa abbia avuto ad oggetto il ricorso apparentemente principale, ma di fatto incidentale. (V 2772/84, mass n 434816; (V 2672/83, mass n 427552; (V 1627/67, mass n 328431).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)