Sez. L, Sentenza n. 838 del 19/01/2016 (Rv. 638690 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - Disciplina sanzionatoria ex art. 116 della l. n. 388 del 2000 - Automatica applicabilità - Esclusione - Autonoma potestà sanzionatoria e di condono dell'istituto - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)