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Sez. L, Sentenza n. 12208 del 06/06/2011 (Rv. 617494 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - Disciplina sanzionatoria ex art. 116 della legge n. 388 del 2000 - Automatica applicabilità - Esclusione - Autonoma potestà sanzionatoria e di condono dell'istituto - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2011-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617494-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, ha il potere di adottare, in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (con possibilità di modularne il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia), autonome deliberazioni - soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, secondo comma del d.lgs. n. 509 citato - fermo l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. Ne consegue l'inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'INPGI.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)