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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 14/01/2005 (Rv. 579302 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Notificazione di atto di disdetta contrattuale - Notificazione effettuata ai sensi della legge n. 890 del 1992, all'indennizzo del destinatario - Presunzione di conoscenza - Rifiuto della consegna - Da parte di soggetto diverso dal destinatario - Indicazione delle generalità sull'avviso di ricevimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa ad un destinatario persona giuridica.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579302-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

La disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334-1335, cod.civ., che deve ritenersi conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo, salvo che quest'ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conoscenza, sicchè è necessario che sia identificabile il soggetto al quale l'atto è stato consegnato o che ne ha rifiutato la consegna. Pertanto, nel caso in cui la disdetta sia stata effettuata mediante atto notificato ai sensi della legge n. 890 del 1982, si rende necessario che l'agente postale, qualora una persona diversa dal destinatario rifiuti di ricevere la consegna, abbia proceduto ad annotarne le generalità sull'avviso di ricevimento, trattandosi di elementi indispensabili al fine di accertare che l'atto sia realmente giunto nella sfera del destinatario o di persone che con lui hanno una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza, e ciò soprattutto se il destinatario sia una persona giuridica, occorrendo in tale ipotesi verificare se a quest'ultima sia riferibile l'operato del soggetto che ha opposto il rifiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)