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Sez. 5, Sentenza n. 20849 del 26/10/2005 (Rv. 584513 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Normativa intervenuta prima della sentenza di primo grado - Omessa applicazione - Mancata deduzione di censure al riguardo nell'atto di appello - Deducibilità delle suddette censure in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584513-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Non è invocabile per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione di una normativa che era già entrata in vigore al momento della emissione della pronuncia di primo grado, senza che al riguardo tale pronuncia sia stata investita di alcuna censura nell'atto di appello, dovendosi ritenere sul punto formato il giudicato (fattispecie relativa all'applicazione dei decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)