Sez. L, Sentenza n. 5998 del 23/04/2001 (Rv. 546286 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Normativa intervenuta prima del giudizio di appello, non costituente oggetto della relativa impugnazione - Deducibilità in cassazione come "jus superveniens" - Esclusione - Fattispecie relativa all'applicabilità della legge n. 662 del 1996 in materia di ripetizione di indebito previdenziale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Non è invocabile dalle parti per la prima volta nel giudizio di legittimità lo "jus superveniens", quando la nuova normativa era già in vigore all'atto della proposizione dell'appello, senza che al riguardo la sentenza di primo grado sia stata investita di alcuna censura, dovendo ritenersi sul punto formato il giudicato, e non potendo peraltro i motivi del ricorso per cassazione proporre questioni che non abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio (fattispecie relativa all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1 legge n. 662 del 1996 in tema di ripetizione di indebito previdenziale, intervenuta durante il giudizio di primo grado e non dedotta dall'Inps in sede di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)