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Sez. 2, Sentenza n. 12430 del 12/10/2001 (Rv. 549598 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Normativa intervenuta prima della sentenza di primo grado - Mancata deduzione di censure al riguardo nell'ambito del giudizio di appello - Deducibilità delle suddette censure in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di variante di piano regolatore generale.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549598-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione di una legge (o atto equiparato) intervenuta prima della sentenza di primo grado senza che in proposito la suddetta sentenza sia stata investita di alcuna censura, dovendosi ritenere sul punto formato il giudicato e non potendo i motivi del ricorso per cassazione investire questioni che non siano state oggetto del giudizio di secondo grado(fattispecie in tema di variante di P.R.G. considerata piu favorevole dal ricorrente, già in vigore all'epoca del giudizio di primo grado e di cui non era stata richiesta l'applicazione in sede di motivi di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)