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Sez. 5, Sentenza n. 10312 del 17/05/2005 (Rv. 581047 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Diritto alla restituzione - Costituzione - Momento conclusivo del procedimento di agevolazione - Conseguenze - Termine - Decorrenza - Domanda antecedente, ipotetica e condizionata - Ammissibilità - Portata.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581047-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, è dal momento della conclusione del relativo procedimento di agevolazione che sorge per il contribuente il diritto alla restituzione della differenza tra l'imposta versata nella misura ordinaria e quella risultante dall'applicazione dei benefici fiscali, con la conseguenza che la domanda di rimborso deve essere presentata nel termine di due anni, decorrente dall'anzidetto momento, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tuttavia, tale diritto ben può esercitarsi con la presentazione della domanda di rimborso che sia effettuata prima della conclusione del procedimento di agevolazione, anche se la domanda in tal caso è ipotetica e condizionata all'adozione di un provvedimento agevolativo positivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)