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Sez. U, Sentenza n. 1155 del 16/02/1984 (Rv. 433291 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE ESPLETATE DA UN MEDICO IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433291-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE ESPLETATE DA UN MEDICO IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le prestazioni lavorative espletate da un medico in favore di un ente pubblico non economico, in correlazione dei suoi compiti istituzionali in tema di tutela della salute, esulano dal rapporto di pubblico impiego ed integrano un rapporto di prestazione d'opera professionale, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario, qualora, pur essendo caratterizzate da collaborazione continuativa e coordinata, secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ovvero anche da assenza di rischio economico, predeterminazione del compenso ed osservanza di orario, o da altri connotati tipici del rapporto di impiego (conservazione del posto per determinate assenze, concessione di permessi, ecc.), manchino del requisito della subordinazione, cioè dell'assoggettamento gerarchico del lavoratore a direttive del datore di lavoro strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni medesime, e diverse da quelle generali attinenti alle esigenze di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento di giurisdizione, hanno ritenuto di natura professionale il rapporto di un medico specialista addetto a consultorio comunale, regolato dall'accordo nazionale del 14 aprile 1972 stipulato tra la federazione nazionale degli ordini dei medici e gli enti mutualistici). (V 1152/82, mass n 419034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)