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Sez. U, Sentenza n. 1152 del 24/02/1982 (Rv. 419034 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE ED ASSISTENZA CONTRO LE MALATTIE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - LAVORO AUTONOMO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419034-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE ED ASSISTENZA CONTRO LE MALATTIE - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE - LAVORO AUTONOMO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE.*

Il rapporto di collaborazione fra il personale sanitario e gli enti gestori dell'Assicurazione ed assistenza contro le malattie, il quale, pur presentando connotazioni tipiche del lavoro subordinato, quali la continuità delle prestazioni, l'orario predeterminato e la stabilità dell'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro in relazione alle sue finalità istituzionali, sì da restare soggetto all'applicazione di istituti propri del medesimo lavoro subordinato, difetti del requisito della subordinazione, e, cioè dell'assoggettamento gerarchico a direttive del datore di lavoro inerenti all'intrinseco svolgimento delle prestazioni, esula dall'ambito del pubblico impiego, che postula necessariamente la ricorrenza della suddetta subordinazione, ed integra un rapporto di lavoro autonomo professionale, come tale sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario. (nella specie, trattavasi del rapporto fra l'Inail ed un medico ambulatoriale, disciplinato dalla convenzione con l'istituto approvata il 25 luglio 1972. Le Sezioni Unite, alla stregua del principio di cui sopra, ne hanno affermato la devoluzione alla cognizione del giudice ordinario). (V 3307/79, mass n 399703; (V 6106/78, mass n 395925; (V 326/76, mass n 379006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)