Sez. 1, Sentenza n. 5308 del 01/06/1999 (Rv. 526895 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Curatore del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato per ogni grado del giudizio - Necessità - Mancanza - Legittimazione autonoma all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione - Potere della Corte di Cassazione di invitare il curatore a depositare l'autorizzazione - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
Il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado del giudizio; sicché, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione processuale, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale assunta dal curatore stesso nei precorsi gradi. Tale autorizzazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, insieme con il ricorso per cassazione proposto dalla curatela, senza possibilità per la S.C., in caso di omesso deposito dell'autorizzazione, di invitare la parte ad effettuare il menzionato deposito (invito che può essere, invece, rivolto dai giudici di merito in sede di istruzione probatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)