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Sez. 2, Sentenza n. 5233 del 29/05/1999 (Rv. 526826 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Autonomia patrimoniale ed autonoma capacità processuale - Sussistenza - Sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - Appello proposto dal singolo socio in proprio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di società cancellata dal registro delle imprese - Funzione della cancellazione - Pubblicità - Effetti - Estinzione della società - Esclusione - Conseguenze - Rappresentanza processuale - Spettanza al singolo socio quale successore - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526826-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI

La sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio, ed è fornita di una propria capacità processuale - non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio, e, che, pertanto, non sono legittimati ad impugnare la sentenza stessa. Nè tale legittimazione può ritenersi sussistente in capo al singolo socio, che agisca in proprio, quale "successore " della società, nella ipotesi di cancellazione della stessa. Ed infatti, la cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale, o a questa connessi, in tal caso spettando la rappresentanza processuale della società in questione ai liquidatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)