Sez. 3, Sentenza n. 10427 del 18/07/2002 (Rv. 555893 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Autonomia patrimoniale ed autonoma capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Domanda per riscossione di compensi dovuti alla società - Socio accomandatario unico - Legittimazione attiva - Sussistenza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
Le società di persone, (nella specie, società in accomandita Semplice) costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa (fattispecie relativa a socio accomandatario unico che agiva per la riscossione di compensi dovuti alla società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)