Sez. 3, Sentenza n. 17630 del 11/12/2002 (Rv. 559141 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Inerzia colposa dell'assicuratore nella gestione del sinistro ("mala gestio") - Interessi di mora e rivalutazione monetaria - Condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale - Ammissibilità - Sottoposizione della società assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per responsabilità per "mala gestio" - Opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la sentenza pronunziata nei confronti della società assicuratrice anteriormente alla sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa è opponibile all'impresa designata per il risarcimento del danno dal Fondo di garanzia anche nella parte concernente la condanna oltre i limiti del massimale per interessi di mora e rivalutazione monetaria per "mala gestio", in considerazione dell'inerzia colposa nella gestione del sinistro, anche qualora quest'ultima impresa assicuratrice sia stata designata ex art. 25, legge 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)