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Sez. 3, Sentenza n. 9277 del 13/07/2000 (Rv. 538434 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Responsabilità ultramassimale per "mala gestio" - Computo di interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale minimo ex art. 21 legge n. 990 del 1969 - Esclusione - Massimale di polizza - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538434-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

L'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 limita la risarcibilità del danno da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai massimali stabiliti nella tabella allegata alla stessa legge. Il limite opera nelle ipotesi normali e non pure in quelle di "mala gestio", nelle quali vale il massimale di polizza, sicché è a questo che occorre rapportare la responsabilità ultramassimale per rivalutazione monetaria ed interessi.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)