Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 02/04/2001 (Rv. 545417 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Impresa cessionaria - Danno risarcibile - Massimali minimi di legge ex art. 21, ultimo comma, legge n. 990 del 1969 - Operatività - Inerzia colposa nel pagamento dell'indennizzo - Credito conseguente per interessi di mora ed eventuale maggior danno - Superamento del limite del massimale - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex "lege", costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti massimali minimi di legge, indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti periodici di cui al secondo comma dell'art. 9 della medesima legge. Il limite del massimale minimo di legge, così individuato, può, tuttavia, essere superato nel caso di inerzia colposa nel pagamento dell'indennizzo, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi di mora ed eventuale maggior danno.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)