Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 16/04/1970 (Rv. 346624 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - AZIONI A DIFESA DALLE IMMISSIONI ILLECITE - NATURA DI AZIONE REALE - FINALITA - LIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALLA CESSAZIONE DELLA MOLESTIA - AMMISSIBILITA - ORIGINARIA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA MOLESTIA E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RINUNZIA ALLA DOMANDA RISARCITORIA - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLE IMMISSIONI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - AZIONI A DIFESA DALLE IMMISSIONI ILLECITE - NATURA DI AZIONE REALE - FINALITA - LIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALLA CESSAZIONE DELLA MOLESTIA - AMMISSIBILITA - ORIGINARIA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA MOLESTIA E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RINUNZIA ALLA DOMANDA RISARCITORIA - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLE IMMISSIONI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'Azione ex art 844 cod civ e un'Azione reale, di natura negatoria, a difesa della proprieta, ed e diretta contro immissioni eccedenti la normale tollerabilita. Con detta Azione si tende ad affermare l'esistenza di danno nel fondo dell'attore. Nulla vieta peraltro - quand'anche nel superamento dei limiti della normale tollerabilita siasi prodotto un danno risarcibile che l'attore si limiti a domandare la cessazione della molestia senza ad un tempo chiedere il risarcimento del danno prodotto. Ne consegue che se l'attore, dopo aver domandato, oltre la condanna alla cessazione della molestia, anche il risarcimento dei danni, desista poi da quest'ultima domanda, non puo il giudice dalla sola desistenza trarre l'illazione dell'infondatezza della domanda di cessazione delle immissioni superanti il limite della normale tollerabilita. Dovra il giudice accertare le ragioni della desistenza e solo nel caso in cui questa fosse determinata da motivi riguardanti in conteso limite di tollerabilita delle immissioni, il giudice stesso potrebbe trarre dal detto comportamento della parte le conseguenze del caso (arg ex art 116, secondo comma, ult parte, cod proc civ). (V 3772-68, massima n 337160 233-68, massima n 331131 983-65 2633-61 1149-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)