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Sez. L - , Sentenza n. 15100 del 11/06/2018 (Rv. 649320 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ | Mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari - D.M. di accertamento del fatto e della sua durata - Natura di atto amministrativo di accertamento costitutivo - Conseguenze - Onere della relativa produzione gravante sulla parte interessata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649320-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ

La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, cagionata dal mancato funzionamento degli uffici giudiziari, trova il suo referente normativo negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 437 del 1948; il decreto ministeriale adottato in attuazione di detta normativa è un atto amministrativo costitutivo, che ha la funzione di accertare e constatare discrezionalmente l'evento eccezionale che ha provocato la chiusura degli uffici giudiziari e stabilirne la durata, sicché ad esso non è applicabile il principio "iura novit curia" e spetta alla parte interessata l'onere di produrlo in giudizio, senza che detta produzione sia suscettibile di equipollenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)