diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11985 del 15/05/2017 (Rv. 644251 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Fornitura di latte - Diritto di prelievo supplementare di latte vaccino e suoi derivati - Accantonamento delle somme pretese - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644251-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia tra il fornitore, che chiede il pagamento integrale delle forniture di latte effettuate, e l'acquirente, che, non contestando queste ultime, oppone la sussistenza del diritto di prelievo supplementare di latte di vaccino e suoi derivati e, dunque, il necessario accantonamento delle somme pretese, dovendo trattenere detta quota in qualità di delegata "ex lege" della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, la circostanza che la disciplina delle quote latte sia connotata da molteplici profili pubblicistici, in rapporto ai quali è previsto il compimento di controlli amministrativi e di adempimenti pubblicitari ad opera dell'AIMA (ora AGEA), non incide sul diritto di credito fatto valere in giudizio dal fornitore, non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio di poteri autoritativi ad opera della P.A.: non è, infatti, in questione una qualsivoglia valutazione discrezionale da cui possa essere condizionata la pretesa restitutoria, trattandosi unicamente di procedere all'accertamento del soggetto creditore della somma accantonata, allorché non più vincolata al prelievo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)