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Sez. 1, Sentenza n. 4621 del 26/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202506 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Appello e riesame - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202506-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

Le differenze tra appello e riesame sono date, oltre che dal carattere residuale dell'appello, dalla diversità del potere del Tribunale della libertà, il quale, in sede di riesame, ha la stessa cognizione piena del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo e può decidere sia per ragioni diverse da quelle proposte a sostegno della richiesta, sia sulla base di elementi emersi successivamente, mentre l'appello ha mantenuto la fisionomia tradizionale, sicché i motivi hanno la funzione di determinare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura. (Nella specie, relativa ad appello, la S.C., sulla base del principio enunciato in massima, ha ritenuto che rilevassero solo la considerazione della situazione presente all'atto dell'emanazione dell'ordinanza appellata e la relativa valutazione in essa contenuta, escludendo che potesse darsi rilievo alla cartella clinica aggiornata del detenuto e al successivo intervento chirurgico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)