Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 29/03/1983 (Rv. 427080 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - DEDOTTA INESATTEZZA DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - DEDOTTA INESATTEZZA DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
In tema di imposte dirette a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, qualora l'amministrazione finanziaria, nel concorso delle situazioni previste dall'art. 120 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, proceda legittimamente ad accertamento sintetico dei redditi, indicando nell'avviso le relative ragioni (art. 121 primo comma del citato decreto), resta a carico del contribuente di fornire la prova dell'inesattezza dell'accertamento medesimo, o delle integrazioni e correzioni apportate dall'ufficio (secondo comma del predetto art. 121). (V 1822/80, mass n 405430).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 120, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)