Sez. L, Sentenza n. 2228 del 28/03/1986 (Rv. 445387 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE- ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE EX ART. 32 DEL CCNL - CONTRASTO CON GLI ARTT. 7 E 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE- ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE EX ART. 32 DEL CCNL - CONTRASTO CON GLI ARTT. 7 E 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Non è in contrasto con l'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che vieta di disporre sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, né con l'art. 13 della stessa legge che vieta il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, il cosiddetto trasferimento per punizione previsto dall'art. 32 del C.C.n.L. per i dipendenti elettrici dell'ENEL, allorché lo spostamento del lavoratore avvenga da un ufficio ad un altro della medesima Sede in modo da non comportare alcun mutamento topografico del luogo di lavoro e allorché le nuove mansioni assegnate al lavoratore siano equivalenti a quelle precedentemente svolte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)