Sez. 2, Sentenza n. 10056 del 24/04/2013 (Rv. 626132 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Differimento consensuale della dazione - Ammissibilità - Conseguenze - Effetti ex art. 1385, comma secondo, cod. civ. - Produzione - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
In tema di caparra confirmatoria, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma, in tal caso, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma secondo, cod. civ. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)