Sez. 2, Sentenza n. 24563 del 31/10/2013 (Rv. 628549 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Contratto preliminare - Emissione di effetti cambiari successivi alla stipula - Funzione di caparra confirmatoria - Ammissibilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio propria della caparra confirmatoria - che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) - ben può essere assolta anche dalla dazione di effetti cambiari in epoca successiva alla stipulazione di un contratto preliminare, così differendosi la consegna ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma a condizione che la scadenza della promessa di pagamento contenuta nei pagherò cambiari sia anteriore a quella delle obbligazioni pattuite con il preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)