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Sez. 3, Sentenza n. 18192 del 28/08/2007 (Rv. 599153 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Azione risarcitoria - Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice del danneggiante - Legittimazione passiva - Impresa designata per la liquidazione dei sinistri - Spettanza.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599153-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in corso di causa dell'impresa assicuratrice del danneggiante, l'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada diviene passivamente legittimata nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro la compagnia assicuratrice del danneggiante, ai sensi dell'art. 19, lett. c) della legge n. 990 del 1969, mentre lo stesso giudizio, se prosegue anche nei confronti degli organi della procedura concorsuale e venga poi definito con una sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato, implica che il giudice è tenuto ad emettere, nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, una pronuncia con valore di mero accertamento del credito, essendo preclusa, ai sensi degli artt. 51, 52 e 201 legge fall., una pronuncia di condanna.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)