Sez. 3, Sentenza n. 4878 del 07/03/2005 (Rv. 581464 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'originaria impresa assicuratrice intervenuta nel corso del giudizio - Azione risarcitoria - Legittimazione passiva dell'impresa designata - Sussistenza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in corso di causa dell'impresa assicuratrice del danneggiante, l'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada è passivamente legittimata nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro la compagnia assicuratrice del danneggiante, ai sensi dell'art. 19, lett. c) della legge n. 990 del 1969. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio introdotto dal danneggiato contro la compagnia assicuratrice del danneggiante, interrotto perchè quest'ultima era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e successivamente riassunto nei confronti dell'impresa designata, ne aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)