Sez. 5, Sentenza n. 2804 del 04/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 262585 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI | Atti introduttivi - Omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia dell'imputato nominato con atto depositato presso Autorità giudiziaria diversa da quella procedente - Nullità - Condizioni - Onere del difensore di accertare l'avvenuta trasmissione della nomina all'Autorità procedente al momento della notifica dell'avviso.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI
L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato che abbia depositato, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., la sua nomina ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, non costituisce causa di nullità se il difensore non dimostra che, al momento in cui è disposta la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare, l'atto di nomina è già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)