Sez. 5, Sentenza n. 4874 del 14/11/2016 Cc. (dep. 01/02/2017) Rv. 269493 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Atto di nomina depositato ad autorità diversa da quella procedente - Efficacia - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'espletamento delle funzioni di difensore di fiducia, in un procedimento penale già definito nei confronti di una stessa persona, fosse inidoneo, in assenza di qualsiasi investitura formale, a documentare la nomina dello stesso legale a difensore di fiducia in un procedimento di prevenzione, in cui risultava investito del mandato altro difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)